Cila Roma

Tutto ciò che desideri sapere della Cila a Roma, Costi, tempi e modalità di presentazione.

Devi presentare una cila a Roma? Lo Studio Tecnico Geoproject offre un servizio completo e immediato nella redazione di pratiche Cila. Siamo specializzati nella redazione di pratiche urbanistiche e molto altro. Segui le indicazioni sottostanti come fare per richiedere un preventivo gratuito, ti risponderemo nel più breve tempo possibile.

Servizio Cila a Roma – Come contattarci?

Puoi semplicemente compilare il contact form sottostante o se preferisci siamo reperibili al numero fisso 06.5202959, per prendere un appuntamento lo studio tecnico Geoproject si trova a Roma, in Via di Poggio Ameno 96, in zona Montagnola. Siamo aperti alle 9:00 alle 13:00 dalle 14 alle 18:00, ti aspettiamo. 

In questo articolo troverai tutto ciò che c’è da sapere per la pratica Cila nel Comune di Roma, che cos’è, quanto costa la cila a Roma, tempi e in che modalità va presentata. Se hai bisogno di una consulenza gratuita per la pratica cila a Roma non attendere, contattaci siamo a tua completa disposizione e senza alcun impegno.

In tempi brevi espletiamo la tua pratica cila al Comune di Roma, potrai dunque iniziare subito e in tranquillità i lavori di ristrutturazione edilizia nel tuo appartamento.

NOTA BENE

Dal 16 maggio 2016 le comunicazioni relative a pratiche  CIL (comunicazione di inizio lavori) e CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) non possono più essere presentate su supporto cartaceo, ma esclusivamente per via telematica mediante la piattaforma SUET, che consente agli uffici tecnici municipali di verificare quanto trasmesso online dai cittadini e dai professionisti.

Se hai bisogno di un preventivo, chiarimenti o hai domande scrivici

il nostro team è a tua disposizione per ogni dubbio, non esitare a contattarci

Tabella dei Contenuti

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Che cos’è la Cila a Roma?

La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata o cila Roma è stata introdotta nel 2010 con la Legge 73 che ha modificato l’Art. 6 del testo unico dell’edilizia “D.P.R. 380/2001“, si tratta di uno strumento urbanistico finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Successivamente con la Legge n.164 del 2014 sono stati estesi gli interventi di manutenzione straordinaria anche per il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari e dunque effettuabili con la presentazione della Cila.

La cosa più importante con l’introduzione della cila è la cancellazione del silenzio assenso e dunque dei tempi di attesa per l’inizio dei lavori, come succedeva prima con la vecchia Dia che bisognava aspettare 30 giorni dopo la presentazione al Comune di Roma.

Quando va presentata la Cila?

La CILA a Roma (Comunicazione di inizio lavori asseverata) va presentata per comunicare gli interventi di manutenzione straordinaria riconducibili in edilizia libera di cui non servono i titoli come la SCIA o Permesso di costruire.

La comunicazione Cila diversamente non va presentata per tutte le opere maggiori come gli interventi strutturali di lieve entità o i più complessi come ad un consolidamento strutturale, qui si entra nella dinamica della ristrutturazione pesante o addirittura la costruzione di nuove costruzioni. Per lavori più invasivi di ristrutturazione edilizia che possono portare ad avere un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente servono altri titoli che differiscono dalla semplice comunicazione CILA. 

La Legislazione nazionale permette di presentare la Comunicazione Inizio Lavori se gli interventi ricadono nella manutenzione straordinaria sempre che non vi siano interventi strutturali o non vengano cambiati i parametri urbanistici. Generalmente i lavori di manutenzione straordinaria sono quelli in cui si determina una nuova distribuzione degli spazi interni senza modifiche delle facciate o dei volumi.

Inutile scendere in tecnicismi la materia è più articolata di quanto si pensi, chiaramente è il tecnico abilitato che deve dichiarare che gli interventi non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo come la SCIA, SCIA in alternativa o il PDC. Dunque il tecnico assevera che i lavori sono assimilabili ad una semplice CILA a Roma.

Dove presentare la Cila a Roma?

La comunicazione di inizio lavori asseverata Cila Roma è da presentarsi esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SUET di Roma Capitale, attiva al seguente indirizzo: www.urbanistica.comune.roma.it suet.html.

Lo sportello Suet

Il Suet di Roma Capitale è un portale telematico attraverso il quale i cittadini e i tecnici iscritti all’albo interagiscono al fine di trasmettere le necessarie pratiche edilizie per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione come la cil, Cila e la scia, lo scopo del suet è essenzialmente di rendere semplici e semplificare e veloci le istruttorie ai vari municipi di competenza nella città metropolitana di Roma.

Come presentare la pratica Cila?

Come anzidetto la Cila Roma è da presentarsi esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SUET di Roma Capitale. Prima di tutto occorre essere registrati al portale di Roma Capitale, successivamente attraverso l’utenza digitale speed dovete entrare e incaricare il tecnico di vostra fiducia inserendo i dati sensibili del professionista a sua volta iscritto al Suet.

Successivamente il tecnico incaricato accetterà il mandato commissionato dal proprietario, anche detto “capofila” nomenclatura che viene utilizzato ogni soggetto che abbia i requisiti per delegare l’intervento di ristrutturazione. La compilazione della Cila andrà avanti, inserendo i dati dell’impresa esecutrice, i dati dell’immobile oggetto di intervento, l’inquadramento urbanistico e gli allegati obbligatori, pareri se dovuti e l’elaborato progettuale degli interventi edilizi.

Per non uscire fuori tema ho cercato di sintetizzare la descrizione dedicata alla presentazione della pratica Cila Roma, poiché non è il tema focale di questo articolo ma considerato un argomento interessante da approfondire ho pensato bene di pubblicare un altro articolo dedicato unicamente alla presentazione della cila a Roma che potrai consultare cliccando il link sottostante. 

Forse ti potrà interessare l’articolo riguardante la compilazione e la presentazione della pratica cila a Roma

Quali sono gli allegati obbligatori della Cila?

Gli allegati obbligatori sono la lettera di incarico, o di nomina, del progettista e direttore dei lavori, l’elaborato grafico contenente il progetto esecutivo delle opere, eventuali pareri, nulla osta da parte degli enti competenti e la quietanza della reversale istruttoria di 251,24 euro.

Linee generali riguardanti la pratica Cila a Roma
  • La comunicazione va firmata dal proprietario e dal progettista: Con la procedura telematica questo avviene mediante la compilazione obbligata nel Suet;
  • Relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato: A fine procedura telematica il tecnico incaricato (Geometra, arichitetto o ingegnere) valida la relazione con la firma digitale  
  • Il progetto: Unicamente in tavola unica deve esserci inserito la testatina, lo stralcio catastale e urbanistico, Ante Opera dello stato di fatto, lo tavola degli interventi “l’intr-operam” e il post opera che riguarda la situazione futura;  
  • Dati dell’impresa e DURC (documento unico di regolarità contributiva).

La cila Roma deve essere asseverata da parte di un tecnico abilitato all’esercizio professionale come un Geometra, un Architetto o un Ingegnere.

Quali interventi si possono realizzare con la cila?

La Legge di conversione n. 73/2010 specifica che con la CILA si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera, a D.I.A. o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001). così come definite dall’art.6, comma 2, lett. a del D.P.R. 380/2001 Norme di riferimento riguardanti la cila a Roma:

  • D.L 25 marzo 2010 n. 40 convertito con Legge 22 maggio 2010 n. 73;
  • D.P.R 6 giugno 2001 n. 380;
  • Normativa comunale ( N.T.A. del PRG vigente, R.E.G., ecc..).
  •  Art. 6, Comma 2, lett. a del dpr 380/2001

Così come definite dall’art.6, comma 2, lett. a del D.P.R. 380/2001 possono essere eseguite con la cila le opere di manutenzione straordinaria.

Ecco un breve elenco esemplificativo delle opere che possono essere eseguite con la cila:

  • modifica mediante la demolizione o nuova realizzazione di tramezzi interni, anche per la creazione di nuovi vani (camera, bagno e cucina);
  • realizzazione di controsoffitti (non strutturali);
  • modifica di collegamenti verticali esistenti (scale, ascensori, montacarichi) all’interno della singola unità immobiliare, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  •  apertura o chiusura di vani porta su murature interne non portanti;
  •  nuova istallazione di impianti tecnologici. Integrazione dei servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi, delle super ci e dell’aspetto esteriore dell’immobile oggetto di intervento.

Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali non è prevista la Cila.

Le modifiche introdotte nel Dpr.380/2001 con il D.Lgs 222/2016 – CILA nel 2017

 
CILA e l’introduzione dell’art.6 Bis “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016).
 

L’ultima modifica, riguarda proprio le tipologie di interventi che possiamo fare ricorrendo alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata “Cila”, grazie, al D.Lgs 222/2016, sarà consentito realizzare interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 e quindi:

  • interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Dpr n.380/01 smi, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • le attività edilizie di cui alla Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 per le quali è prevista la CILA come regime amministrativo.
  • dopo l’articolo 6 è inserito il 6-bis (Interventi subordinati alla Cila).

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Terminati i lavori di ristrutturazione edilizia e chiusura dell’iter della Cila al Seut di Roma

Una volta terminati i lavori di ristrutturazione edilizia in cantiere occorre chiudere l’iter amministrativo con il Comune di Roma, per effettuare la procedura, occorre prima di tutto procedere con la variazione catastale al catasto, il che vuol dire l’aggiornamento della planimetria catastale, una volta aggiornata la planimetria bisognerà entrare nel Suet e procedere con la chiusura della Cila.

Come avviene la chiusura della cila nel Suet di Roma? La chiusura della cila ovvero la chiusura della Time line sul portale avviene con il deposito del Collaudo e fine lavori, inoltre vanno allegate le certificazioni d’impianto, i formulari di smaltimento dei calcinacci e la su detta ricevuta di avvenuta variazione catastale.

E se i lavori sono stati eseguiti in economia senza impresa? in questo caso il collaudo non necessiterà della conformità d’impianto, in quanto i lavori in economia vengono svolti in prima persona dal committente e per essere tali non devono interferire con gli impianti esistenti.

Posso fare i lavori in economia con la Cila a Roma?

E’ possibile realizzare i lavori in economia con la Cila a Roma a patto che gli stessi non interferiscano con l’impianti esistenti, che in buona sostanza consistono in interventi marginali come la demolizione e ricostruzione di tramezzi, aperture di vani porta, ecc.. Per il rifacimento degli impianti elettrico, idrico e gas è necessario che un impresa, che abbia i requisiti per legge, rilasci l’apposita certificazione.

Per quanto concerne i lavori in economia senza impresa con la cila il Suet (Sportello unico edilizio telematico) di Roma Capitale ammette una spunta per i lavori in economia, escludendo dunque il proprietario nell’incaricare un impresa edile cha abbia regolare Durc.

Di seguito per semplificare ho redatto un elenco sintetico dei lavori che rientrano e non rientrano tra quelli dichiarati in economia.

Lavori in economia senza impresa:
  • Demolizione e ricostruzione di porzioni di muratura o tramezzi non portanti che non interferiscano con gli impianti esistenti;
  • Opere in cartongesso;
  • Spostamento, chiusura o apertura di un vano porta interno su muratura non portante;
  •  Demolizione di pavimenti e sottofondi, compreso anche i rivestimenti di cucina e bagni, e rifacimento degli stessi.
Lavori che non possono essere realizzati in economia:
  • Modifica o rifacimento di un impianto elettrico;
  • Modifica o rifacimento di un impianto idrico;
  • Modifica e rifacimento di un impianto del Gas;
  • Modifica e rifacimento di un impianto di riscaldamento
  • Opere strutturali.

Breve riepilogo riguardante la cila a Roma

  • Si possono eseguire subito i lavori dopo la presentazione senza aspettare l’assenso del Comune; 
  • La Cila si compone di un elaborato progettuale, da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico; la comunicazione contiene;  
  • La cila contiene i dati identificativi dell’impresa che e effettuerà i lavori di ristrutturazione edilizia;  
  • Per gli interventi soggetti a CILA Roma, ove la comunicazione di ne lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale e ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

CILA – DECRETO SBLOCCA ITALIA LE MODIFICHE INTRODOTTE AL DPR 380/2001 “Testo unico in materia edilizia” modificato in sede di conversione dalla legge n. 164/2014

Con legge 11 novembre 2014 n. 164 (G.U. S.O. n. 261 dell’11/11/2014) è stato convertito con modifiche il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. Sblocca Italia) recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Come è stato modificato l’art. 3, comma 1, lettera b) del Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/01)

È stata modificata la definizione di manutenzione straordinaria che ora ricomprende anche il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari con opere e con aumento di carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

In VIOLA le modifiche al decreto introdotte dalla Legge. 164/2014;

In ROSSO le parti del decreto soppresse dalla Legge 164/2014;

In ARANCIONE le note e i commenti d’ausilio alla valutazione delle modifiche subite dal decreto nel corso degli anni;

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; (lettera così modificata dall’art. 17, comma 1, lettera a), legge n. 164 del 2014)

CILA: frazionamenti e accorpamenti (art. 6, comma 2 lett. a)

Sono attuabili con CILA gli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con opere di manutenzione straordinaria, purché non riguardino parti strutturali. Secondo la nuova definizione di manutenzione straordinaria, è ammessa la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico, nel rispetto della volumetria complessiva degli edifici e dell’originaria destinazione d’uso.

Se l’intervento di aumento o riduzione delle unità immobiliari interessa le strutture è attuabile con SCIA.

La contestuale modifica all’art. 17, comma 4 riconduce la manutenzione straordinaria tra gli interventi onerosi per l’incidenza delle sole opere di urbanizzazione, qualora comporti aumento di carico urbanistico e purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

CILA: modi che interne ai fabbricati adibiti ad esercizio di impresa (art. 6, comma 2 lett. e-bis)

Le opere interne ai fabbricati produttivi sono attuabili con CILA a Roma, solo se non riguardano parti strutturali.(Nella versione previgente la specificazione non era contenuta e l’interpretazione non era uniforme).

CILA con elaborato di progetto e asseverazione (art. 6, comma 4)

La prescrizione di presentare l’elaborato progettuale a corredo della comunicazione asseverata, cancellata dal decreto legge, è stata reintrodotta con la legge di conversione. Il comma riformulato amplia i contenuti dell’asseverazione a firma di tecnico abilitato, che deve attestare che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed al regolamento edilizio vigente, che non interessano le parti strutturali e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico.

CILA: comunicazione di fine lavori per l’aggiornamento catastale (art. 6, comma 5)

La CILA integrata dalla comunicazione di fine lavori, è valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale ed è tempestivamente inoltrata da parte del Comune ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

CILA: sanzioni (art. 6, comma 7)

Sale da € 258 ad € 1.000, la sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della CILA a Roma ed è ridotta di due terzi se depositata spontaneamente in corso di esecuzione.

Ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire (art. 10, comma 1)

Occorre il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, solo se comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.

Non sono invece più assoggettati a permesso invece le modifiche a: numero delle unità immobiliari, volume, prospetti , superfici. La modifica è in raccordo con la nuova definizione di manutenzione straordinaria che ammette frazionamenti ed accorpamenti attuabili con CILA o con SCIA

Chi può richiedere la cila?

La cila a Roma può essere richiesta dal proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo (Affittuario, Usufruttuario o Compromissario acquirente, autorizzati dal proprietario).

Allegati Obbligatori alla Cila a Roma:

  • Modulo CILA a Roma del Proprietario o avente Ruolo di Capo la (ora con autenticazione nel portale di Roma SUET);
  • Copia Atto di Proprietà;
  • Titolo abilitativo dell’opera di sussistenza edilizia (condono e/o progetto) oppure planimetria impianto;
  • Documentazione catastale aggiornata (visura e planimetria);
  • Relazione tecnica dettagliata delle opere a Roma del progettista;  Progetto Ristrutturazione ante e post operam, a Roma del Geometra progettista;
  • Comunicazione Impresa esecutrice dei lavori ed il suo DURC
  • Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di € 251,24 per i lavori ancora da eseguire nel Comune di Roma
 

Dove devo presentarla?

Si presenta all’Ufficio Tecnico del Municipio di competenza o allo sportello unico per l’edilizia di Roma a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e si può dare immediatamente inizio alle opere edilizie in seguito al protocollo.

Tempi e costi della cila?

La cila Roma permette di iniziare i lavori subito dopo la presentazione senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Il costo da versare al Comune corrisponde ai diritti di segreteria, solitamente per una Comunicazione Inizio Lavori nel Comune di Roma sono circa 250€.

Il nostro onorario per la presentazione della comunicazione cila a Roma, compreso l’onere dell’aggiornamento catastale all’Agenzia per il Territorio può variare a seconda del periodo di durata del cantiere, per lavori di durata compresa in 30 giorni lavorativi abbiamo dei prezzi standard, per richiedere un preventivo gratuito senza impegno compila in breve tempo il contact form, avrai presto una risposta esaustiva da parte nostra, ringraziamo in anticipo.

Sanzioni:

Sulla base di quanto disposto dall’art. 6 comma 7 del DPR n. 380/2001 La mancata comunicazione dell’inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria:

  • le Comunicazione di Inizio Lavori ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera a), in sanatoria possono essere presentate per opere già eseguite e comportano la sanzione pecuniaria pari a 1000,00 euro;
  • le Comunicazione di Inizio Lavori ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettere a), in sanatoria possono essere presentate spontaneamente per opere in corso di esecuzione e comportano la sanzione pecuniaria pari a 1/3 della sanzione.

Devi ancora scegliere la tua impresa di fiducia?

Se devi effettuare una ristrutturazione completa e non hai dei preventivi dettagliati ti consiglio come regola di elaborare un computo metrico dettagliato delle opere da realizzare, dove si elencano e descrivono le lavorazioni con le corrispettive metrature, più è preciso il computo metrico e meno problemi si avranno nel proseguo dei lavori.

Per fare ciò ci si può avvalere di un geometra architetto o ingegnere, il secondo passo dopo aver elaborato un buon computo metrico è quello di farlo girare alle imprese edili. Più riscontri si avranno e più precisa sarà l’idea del prezzo finito.

Sei ancora in procinto di valutare i preventivo per la ristrutturazione?

La nostra impresa di ristrutturazione su Roma

Professione Ristrutturare a Roma è l’unico interlocutore che si occupa dei lavori di ristrutturazione edilizia.

  1. Sopralluogo dell’appartamento con consulenza GRATUITA, da parte di un nostro tecnico abilitato (Geometra o Architetto);
  1. Stesura del del preventivo gratuito.

Successivamente dopo l’accettazione del preventivo:

  • Sviluppo della soluzione architettonica e del progetto; 
  • Presentazione della pratica Cila a Roma;
  • Diamo supporto nella scelta e nella fornitura di tutti i materiali;
  • Gestiamo e organizziamo completamente il cantiere attraverso le nostre maestranze selezionate e certificate;
  • Collaudo e ne lavori dell’opera con rilascio di tutte le certificazioni d’impianto. CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO.
Ristrutturazioni su Roma e Provincia Telefono: 06.5202959
La Cila a Roma con il Suet
Dal 16 maggio 2016 le comunicazioni relative a pratiche CIL (comunicazione di inizio lavori) e CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) non possono più essere presentate su supporto cartaceo.

Il SUET è uno sportello telematico a disposizione dei cittadini e dei tecnici professionisti quali geometri, architetti, ingegneri, etc.. ideato per semplificare la presentazione della Cila a Roma e Cil, istanze necessarie per la realizzazione degli interventi edilizi, per agevolarne l’istruttoria da parte degli uffici competenti, monitorarne lo stato d’avanzamento da parte di tutti i soggetti interessati sino alla conclusione dell’intervento edilizio.

Dal 16 maggio 2016 le comunicazioni relative a pratiche CIL (comunicazione di inizio lavori) e Cila Roma (comunicazione di inizio lavori asseverata) non possono più essere presentate su supporto cartaceo, ma esclusivamente per via telematica mediante la piattaforma SUET, che consente agli uffici tecnici municipali di verificare quanto trasmesso online dai cittadini e dai professionisti.

Successivamente il portale Suet oltre che per le presentazioni delle pratiche Cila “Comunicazione inizio lavori asseverata” e Cil verrà esteso anche alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), DIA (denuncia di inizio attività) e al Permesso di Costruire.

A cosa serve il suet?

Il servizio consente ai professionisti di compilare e sottoscrivere online la propria Cila a Roma con la relazione tecnica nonché di monitorare, insieme al cittadino che ha presentato l’istanza, tutto l’iter del processo istruttorio fino al suo esito e inoltrare tutte le successive comunicazioni previste dalla normativa in materia. Il SUET è concepito anche per dare supporto ai dipendenti dell’Amministrazione capitolina e a quelli degli Enti esterni a Roma Capitale, secondo le specifiche competenze, nell’istruire le pratiche, esprimere pareri o verificare le istanze ricevute.

Chi può accedere per la compilazione della Cila?

Al servizio possono accedere:

  • i cittadini che vogliono avviare una delle procedure edilizie semplificate CIL e CILA Roma, in futuro sarà resa telematica anche la SCIA; 
  • i professionisti dotati di PEC e firma digitale che, per nome e per conto di uno o più soggetti legittimati (proprietari dell’immobile), compilano e predispongono la documentazione tecnico-amministrativa relativa alle richieste o ai depositi delle istanze edilizie semplificate.

Requisiti, tempi e modalità per la lavorazione di una Cila

Per accedere al SUET è necessario identificarsi al portale di Roma Capitale attraverso la procedura descritta al link Identificazione al Portale.

Inoltre, a partire dal 2 maggio 2016, i tecnici devono accreditarsi come “professionisti” al SUET attraverso l’apposita funzionalità del menu.

Per la lavorazione di una pratica Cila in genere occorrono sette giorni lavorativi partendo dal sopralluogo.

Cila e chiusura lavori

Al termine degli interventi previsti dalla CILA a Roma, il direttore dei lavori è tenuto a presentare al Comune il fine lavori e il collaudo, quest’ultimo attesta la regolare corrispondenza delle opere al progetto depositato, gli allegati previsti al fine sono: la ricevuta di accatastamento, e se è necessario una dichiarazione di corretta esecuzione degli impianti da parte del tecnico installatore e la bolla relativa al corretto smaltimento dei rifiuti, rilasciata da parte delle relative discariche.

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